La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale riguardo l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). In un caso di spaccio di lieve entità, la Corte ha annullato la decisione di merito che negava il beneficio basandosi su precedenti penali estinti a seguito di patteggiamento. La sentenza chiarisce che tali precedenti non possono essere utilizzati per configurare l'abitualità del reato, un presupposto che osta all'applicazione dell'art. 131-bis. Di conseguenza, il giudice deve escluderli dalla sua valutazione, basandosi solo sui precedenti penali ancora efficaci.
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