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Tutela dei minori in materia di programmazione televisiva

Legge 6 febbraio 2006, n. 37 Art. 1. (Modifiche all’articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112) 1. All’articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «devono osservare» sono inserite le seguenti: «e promuovere»; b) al comma 2, dopo le parole: […]

Pubblicato il 12 October 2007 in Legislazione

Legge 6 febbraio 2006, n. 37 Art. 1. (Modifiche all’articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112) 1. All’articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «devono osservare» sono inserite le seguenti: «e promuovere»; b) al comma 2, dopo le parole: «comunicazione commerciale e pubblicitaria.» è inserito il seguente periodo: «È comunque vietata ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande contenenti alcool all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive»; c) al comma 3, le parole: «, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot,» sono soppresse; d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per l’infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, che si esprimono entro sessanta giorni dall’assegnazione»; e) al comma 5, dopo le parole: «dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.» è inserito il seguente periodo: «In caso di violazione delle medesime norme non è comunque ammesso il pagamento in misura ridotta e non si applicano le disposizioni previste dal comma 5 dell’articolo 31 della legge n. 223 del 1990»; f) dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. Nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti di cui al comma 28 dell’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è in ogni caso assicurata un’adeguata partecipazione di esperti designati da associazioni qualificate nella tutela dei minori, nonchè da associazioni rappresentative in campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilità». Art. 2. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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