fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Infrazioni stradali: autovelox e photored

Gli Autovelox sono, per definizione, dei rilevatori automatici di infrazioni stradali nel caso di superamento dei limiti di velocità. Ne esistono svariato modelli tra i quali, il 104 Med C, Velomatic, per citarne alcuni. Nella prassi quotidiana, l’eccesso di velocità non è contestato immediatamente, ma in un successivo momento, mediante la notifica del relativo verbale; […]

Pubblicato il 28 October 2006 in Codice della strada

Gli Autovelox sono, per definizione, dei rilevatori automatici di infrazioni stradali nel caso di superamento dei limiti di velocità. Ne esistono svariato modelli tra i quali, il 104 Med C, Velomatic, per citarne alcuni. Nella prassi quotidiana, l’eccesso di velocità non è contestato immediatamente, ma in un successivo momento, mediante la notifica del relativo verbale; in particolare si specifica che il termine canonico della notificazione è di 150 giorni, che vanno calcolati dal giorno dell’avventa infrazione. I verbalizzanti, Polizia Municipale, Polizia Stradale, giustificano la mancata contestazione immediata, invocando gli art. 200 e 201 del CdS (Codice della Strada) e, l’art. 384 del suo Regolamento di Attuazione, adottando una formula inserita nell’apposito verbale che recita: ” la violazione non è stata contestata immediatamente, in quanto l’accertamento è stato effettuata con apparecchiature di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito successivamente al passaggio del veicolo oggetto del rilievo, ormai distante dal punto dell’accertamento, comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari, mentre gli Agenti accertatori erano impegnati al controllo delle apparecchiature di rilevamento ai fini della corretta funzionalità”. In effetti l’art 200 CdS , dispone in via generale che la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente, mentre l’art 201 CdS, stabilisce, che la contestazione va fatta mediante notifica del verbale qualora la violazione non può essere contestata immediatamente, ma nel verbale devono essere indicati i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. In particolare quest’ultimo articolo al primo comma, e l’art. 384 reg. CdS, individua una serie di casi di impossibilità di tipo oggettivo della contestazione immediata: impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; attraversamento in un incrocio con semaforo indicante la luce rossa; sorpasso vietato; accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo; accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto legge n 121 del 2002, convertito dalla legge n. 168 del 2002 e successive modifiche.(In questo caso si fa riferimento ai photored) Tuttavia in merito si sono espresse numerose sentenze della Suprema Corte di Cassazione, intese nel senso che, la contestazione immeditata, della violazione delle norme del CdS, ha rilevo essenziale per la correttezza formale del procedimento sanzionatorio, cosicché, non può essere omessa ove sia possibile e, la sua indebita omissione costituisce violazione della legge, rendendo pertanto illegittimi i successivi atti del procedimenti amministrativo. Ecco giustificato l’orientamento di molti Giudici di Pace che in merito sono per l’annullamento del verbale. Altra nota dolente, relativa alle apparecchiature in questione, riguarda la loro “taratura” ed “omologazione”; infatti, attualmente, la maggior parte delle contravvenzioni, elevate sul territorio nazionale, sono da ritenersi invalide in quanto gli autovelox, non tarati dai centri SIT, ( Servizi di Taratura in Italia) istituiti con legge n. 273 del 1991 ed unici soggetti legittimati a tali operazioni. I SIT, sono preposti al rilascio di certificati attestanti la taratura, pertanto, in assenza di tali certificati, le rilevazioni degli autovelox, sono da considerarsi assolutamente inattendibili, poiché affette da un originario vizio di illegittimità tecnica-giuridica; ne consegue che se l’accertatore non produce valido certificato di taratura la stessa è da ritenersi non eseguita. Inoltre i suddetti strumenti, seppur debitamente tarati devono essere sottoposti, a necessaria, verifica annuale, causa, l’annullamento del verbale. Il Photored, è invece in documentatore fotografico di infrazione, installato stabilmente e in una posizione protetta, tale da escluderne una eventuale manomissione o oscuramento, sui semafori. Fornisce una documentazione fotografica, costituita da almeno due fotogrammi, di cui uno all’atto del superamento della linea d’arresto, (attraversamento con il rosso), l’altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell’intersezione controllata. In ogni fotogramma deve risultare, il luogo la data e l’ora di infrazione. Le multe elevate con tali apparecchi sono soggette a contestazione, con possibilità di annullamento del verbale qualora siano carenti, oltre della necessaria omologazione, della prescritta taratura annuale. Altro motivo di ricorso può essere, senza fatto invocando come vizio l’art.201 Cd S. La Cassazione in recenti pronunce ha anche ravvisato la necessità che il photored, non possa essere utilizzato se non in presenza necessaria, in loco, dell’agente accertatore, in quanto strumento, imperfetto per una idonea rilevazione dell’illecito stradale. I ricorsi per l’annullamenteo delle multe da autovelox o photored, possono essere proposti dal “trasgressore” o, al Prefetto del luogo della commessa violazione nel termine di 60 gg dalla notifica del verbale, o, in alternativa al Giudice di Pace competente per territorio, nello stesso termine di 60 gg dalla notifica dell’infrazione. Non è ammissibile la presentazione del ricorso, qualora, la multa è già stata pagata e, sia stato altresì comunicato nel termine di 30gg il nominativo del conducente che ha causato l’infrazione, ai fini della decurtazione dei punti; qualora sia scaduto il termine di 60 gg per il suo proponimento; qualora sia arrivata cartella di pagamento. Ovviamente, con l’annullamento della contravvenzione la multa si estingue e, con essa anche la decurtazione dei punti sulla patente di guida.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

LexCED
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati