Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34598 Anno 2019
Civile Sent. Sez. 5 Num. 34598 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2019
SENTENZA
sul ricorso 3080-2014 proposto da: da :
COMUNE DI COGNOME in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME giusta delega in calce; tempore, 43 COGNOME , calce;
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2019
– ricorrente –
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RAGIONE_SOCIALE;
contro
– intimato –
avverso la sentenza n. 15/2013 della COMM.TRIB.REG. di TORINO, depositata il 11/06/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2019 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito il P.M. in ‘persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; REG . di pubblica NOME per delega chiesto udito per il ricorrente l’Avvocato COGNOME per delega dell’Avvocato COGNOMENOMECOGNOME che ha chiesto l’accoglimento.
R.G. 3080/2014
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento Ici per gli anni 20 2008 relativa ad un terreno edificabile. La commissione tributaria provincia Alessandria accoglieva parzialmente il ricorso rideterminando il valore in 112,00 per metro quadrato. Proposto appello da parte del comune di Alessandria, la CTR d& Piemonte lo rigettava sul rilievo che doveva aver riguardo alla stima effettuata dall’agenzia del territorio, contenente diversi da quelli calcolati dal comune sulla base del regolamento adottat sensi dell’art. 59, comma 1 lett, g, del d. Igs. 446/1997. Inoltre a tale dovevano applicarsi le riduzioni previste per le aree soggette a pian intervento.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il comune di Alessandria affidato a quattro motivi. La contribuente non si è costitu giudizio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, ai s all’articolo 360, comma 1, numero 5, cod. proc. civ., per non aver la esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto che la stima effettuata dall del territorio fosse idonea a superare la presunzione derivante dal va calcolato sulla base del regolamento adottato ai sensi dell’art. 59, comm lett. g, del c. Igs. 446/1997.
2. Con il secondo ed il quarto motivo deduce omessa motivazione, ai sensi all’articolo 360, comma numero 5, cod. proc. civ., in quanto la CTR ha 1, apoditticamente affermato che i valori indicati nella perizia dell’agenz territorio erano «al lordo» delle riduzioni previste per le aree sogg piano di intervento, lacidove avrebbe dovuto valutare se il valore indicato perizia stessa fosse stato calcolato tenendo di tali vincoli. Inoltre h conto
applicato la medesima riduzione forfetaria applicata dal comune di Alessandr nella determinazione dei valori su base tabellare.
3. Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi all’ar 360, comma 1, numero 4, cod. proc. civ., per difetto assoluto di motivazi non essendo dato evincere dalla decisione impugnata le ragioni per le quali stima effettuata dall’agenzia del territorio aveva una valenza probatoria ta superare la presunzione derivante dall’applicazione del regolamento adottato sensi dell’art. 59, comma 1 lett. g, del d. lgs. 446/1997.
4. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è inammissibi Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente , la norma di cui all’art cod. proc. civ. neiia nuova formulazione è applicabile anche al giudiz legittimità in materia tributaria, come stabilito da SSUU 8053/14, secondo “le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui ali’art. 54 del d.l. 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciab sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ed i d’impugnazione della ‘doppia conforme” ai sensi dell’ultimo comma dell’a 348-ter cod. proc. civ., pplicano anche al ricorso avverso la sentenza della si a commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in tributaria, alla luce dell’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, connotazioni di specialità. Ne consegue che l’art. mma 3-bis, del di n. 54, co 83 del 2012, quando stabilisce cne “le disposizioni di cui al presente ar non si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. 31 dicembre 199 546″, si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limita preservare la specialità del giudizio tributario di merito” ( cfr. Cass. n 13.1.2017 ). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5. li secondo ed il quarto motivo sono fondati. La riforma del 2012 h l’effetto di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale ogg sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in v di legge: e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radica comportare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. nullità della sentenza per “mancanza della motivazione”. In proposito do tenersi conto di quanto questa Corte ha già precisato in ordine alla “mancan
della motivazione”, con riferimento al requisito della sentenza di cui all’a c.p.c., n. 4: tale “mancanza” si configura quando la motivazione manch del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero. essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla c giustificazione del decisum (Cass. n. 20112 del 2009). Pertanto, a seguito de riforma del 2012, scompare il controllo sulla motivazione con riferiment parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull’esistenza (sotto i dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manife motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano l conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata. Il controllo previsto dal nuovo n. 5) dell’art. 360 cod. civ. concerne, invece, l’omesso esame di un fatto storico, princip o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza de testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia) L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’ome esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto sto rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dai giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probato astrattamente rilevanti. La parte ricorrente dovrà, quindi, indicare rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il fatto storico, il cui esame sia stato om dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli a processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il l quando (nel quadro come e i processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, la de del fatto stesso ( Cass.SS UU. n. 19881 del 22/09/2014 ). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso che occupa la CTR ha omesso di esaminare il dato extratestuale costituito dal fatto che nella perizia dell’agenzia del territorio, che il ha trascritto nel ricorso assolvendo, così, l’onere dell’autosufficienza, menzionati alcuni limiti all’edificazione che, dunque, erano stati consider fini della determinazione del valore, per il che i giudici di appello non esplicitato le ragioni per ie quali la valutazione operata dall’agenz territorio doveva ritenersi «al lordo dell’eventuale riduzione per l soggette a piano di intervento».
6. Il terzo motivo rimane assorbito.
7. L’impugnata decisione va, dunque, cassata ;n relazione ai motivi accol con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in divers composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessari verifiche e deciderà nei merito oltre che sulle spese di questo giudiz legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo ed il quarto motivo di ricorso, dich inammissibile il primo ed assorbito il terzo, cassa l’impugnata decisione e r alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dei giorno 8 novembre 2019.