Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34579 Anno 2019
Civile Sent. Sez. 5 Num. 34579 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2019
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 27301/2017 R.G. proposto da
Agenzia delle Dogane, in persona del direttore p.t., rappresentata e dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME nato a Giurdignano (LE), il 28 maggio 1966, rappresentat difeso dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma Paraguay n. INDIRIZZO, presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Pu 1820/2017, depositata il 17 maggio 2017.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2 ottobre 2019 da NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore g Ace GLYPH t-per-r;z. NOME COGNOME che ha concluso chiedendopl rigettoidel ricorso; udito per l’Avvocatura Generale dello Stato l’Avv. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
In data 11 febbraio 2010, l’Ufficio delle Dogane di Lecce notificava, altri a NOME COGNOME, un avviso di pagamento teso al recupero dell’ evasa con riferimento a quantitativi di gasolio agricolo esente per colt sotto serra, in realtà destinati ad altri usi.
Il COGNOME notificava ricorso avverso l’atto impositivo in data 12 april La CTP di Lecce rigettava il ricorso con sentenza del 26 febbraio 201 231/04/13.
L’appello della contribuente veniva accolto dalla CTR della Puglia, la escludeva che il COGNOME, dipendente della RAGIONE_SOCIALE, con man ragioniere addetto all’emissione di fatture e bolle di accompagnamento, soggetto all’imposta richiestagli, non essendo autore materiale delle “eventuale fittizietà delle forniture che risultano effettuate dalla RAGIONE_SOCIALE” e non avendo “le vicende processuali e penali … consentito di avere riscontri prec nel merito”.
Il ricorso principale dell’Agenzia delle Dogane è affidato a quattro mot
Si è costituito con controricorso NOME COGNOME spiegando, altresì, r incidentale articolato su due censure e depositando successiva memoria ex art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e fal applicazione dell’art. 2, commi 3 e 4, e dell’art. 40, comma 1, lett. c, d.lg 504 del 1995 e dell’art. 8 Direttiva n. 2008/118/CE, per avere la CTR escluso erroneamente che il COGNOME fosse estraneo alla pretesa fiscale.
Con il secondo motivo di ricorso principale, si censura la violazione e fals applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la CTR ritenuto che l’Amministrazione fosse tenuta a fornire la prova che il COGNOME avesse tratto un “giovamento di natura patrimoniale o reddituale” dalla frode.
Con il terzo motivo di ricorso principale, si censura la violazione e fal applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 444 e 654 c.p.p nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la CTR omesso di specificare le fonti di prova in ragione delle quali ha desunto l’estraneità ai dell’appellante, per quanto condannato dal g.i.p. di Lecce con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p..
Con il quarto motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 3, comma 1, e 21, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1995 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la CTR omesso di esaminare il merito della pretesa tributaria, escluso la possibilità di ricor alle presunzioni, operato un inconferente riferimento al valore del gasolio.
Con il primo motivo di ricorso incidentale, viene lamentata la violazione falsa applicazione degli artt. 92, comma 2, c.p.c., 15, commi 1 e 2, d.lgs. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la CT compensato le spese del doppio grado di giudizio facendo riferimento alla “novità della questione”.
Con il secondo mezzo di ricorso incidentale, ci si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992 (come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 156 del 2015), per aver CTR compensato interamente le spese del doppio grado di giudizio in totale assenza dei presupposti di legge, avuto riguardo alla soccombenza erariale.
Va anteposto, per priorità logica, l’esame del terzo motivo di ricors principale; lo stesso è fondato e va accolto per quanto di ragione, assorbite l
rimanenti censure del ricorso principale e assorbiti, altresì, i mezzi di qu incidentale.
La CTR si è completamente disinteressata del patteggiamento penale e delle fonti probatorie (i.e. intercettazioni) rivenienti dal relativo procedim In tal guisa, essa ha finito per impingere nella violazione denunciata.
In effetti, come chiarito da questa Corte, con orientamento condivisibile e mutuabile, “La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc.pen. (cosiddetto “patteggiamento”) costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficac probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avreb ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione” (Cass. n. 13034 del 2017; Cass. n. 24587 del 2010);
In effetti, questa stessa Corte ha sottolineato a ragione che “La sentenza penale di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. – pur non implicando un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito no può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare” (Cass. n. 26263 del 2011; Cass. n. 10847 del 2007; Cass. n. 24906 del 2007).
Il riconoscimento della responsabilità effettuato in sede di c. “patteggiamento”, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall’efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile, e quindi anche i ambito tributario. Ora, nella fattispecie, la CTR non ha mai menzionato la sentenza di patteggiamento nei motivi della decisione, men che meno ha addotto, a sostegno della scelta decisoria adottata, ragioni che completamente e persuasivamente svuotassero quella sentenza di ogni capacità dimostrativa della responsabilità del contribuente. Non essendo dubbia in astratto la rilevanza del dato rappresentato dalla sentenza di c.d. “patteggiamento” ai fini probatori, qualora – come nel caso che occupa – il giudice non abbia motivato in senso contrario all’attitudine provatoria della sentenza di applicazione del pena su richiesta delle parti, la sentenza impugnata è suscettibile d’essere
cassata e la causa rinviata per nuovo esame a diversa sezione della CTR della Puglia.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, assorbiti gl altri ed assorbiti, altresì, i motivi del ricorso incidentale, cassa la sen impugnata e rinvia la causa per un nuovo esame alla CTR della Puglia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 2 ottobre 2019.
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