Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34596 Anno 2019
Civile Sent. Sez. 5 Num. 34596 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2019
SENTENZA
sul ricorso 1177-2013 proposto da: da
COMUNE DI COGNOME in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOMECOGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME giusta delega in calce; tempore, 43 , COGNOME , avvocato calce;
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2019
– ricorrente –
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RAGIONE_SOCIALE;
contro
avverso la sentenza n. 59/2011 della COMM.TRIB.REG. di TORINO, depositata il 11/11/2011; REG di udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2019 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME pubblica NOME
udito il P.M. in persona del Sòstituto Procutatore Generale Dott. COGNOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; per udito per il ricorrente l’Avvocato COGNOME per delega dell’avvocato COGNOME che ha chiesto l’accoglimento. delega chiesto
R.G. 1177/2013
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento Ici per l’anno 20 relativa ad un terreno edificabile. Con l’atto impositivo il Comune aveva ele il valore dell’area da euro 822.400,00 ad euro 1.662.703,29. La commissione tributaria provinciale di Alessandria rigettava il ricorso. Proposto appe parte della contribuente, la CTR del Piemonte lo accoglieva in par rideterminando il valore dell’area in euro 1.372.500,00. Osservavano i giud di appello che tale valore corrispondeva a queilo assunto, a seguito di periz ai fini della valutazione del patrimonio netto per la trasformazione della soc proprietaria dei beni e che era confluito nelle scritture contabil contribuente. Tale valore faceva fede fino a prova contraria e non potevan considerarsi prove contrarie né la perizia di parte prodotta in giudizio società né il «parametrico» utilizzato dal comune per l’accertamento.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il comune di Alessandria affidato a sei motivi. La contribuente non si è costitui giudizio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con I primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai se all’articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all’a 5, comma 5, d. Igs. 504/1992. Sostiene che la base imponibile dell’Ici è costit dal valore del terreno edificabile in comune commercio e non già, come affermato dalla CTR, dal valore indicato nella perizia effettuata ai fin trasformazione della
2. Con il secondo e terzo motivo deduce violazione di legge, ai sens all’articolo 360, comma numero 3, cod, proc. civ., in relazione all’art. GLYPH f comma 5 , d. Igs. 504/1992 ed all’art. 59, comma 1 lett. g, del d 446/1997.
Sostiene che il valore venale in comune commercio, che la CTR ha definito <<parametrico», calcolato dal comune di Alessandria secondo le prescrizioni del regolamento Ici adottato ai sensi dell’art. 59, comma 1 lett. g, del 446/1997, costituisce, salvo prova contraria, il valore in comune commerc delle aree edificabili,
3. Con il quarto, quinto e sesto motivo deduce omessa motivazione, ai sensi all’articolo 360, comma 1, numero 5, cod. proc. civ., in ordine ritenuta inidoneità del valore determinato dal comune con il prop regolamento a determinare l’effettivo valore del terreno in comune commercio Sostiene, poi, che la CTR non ha tenuto conto che nell’anno 2009 la societ contribuente ha presentato la dichiarazione Ici ove H valore dell’area edific di che trattasi è stato indicato nella misura corrispondente a quella determi dal comune.
4. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato. Ciò in quan in tema di imposta comunaie sugli immobili (ICI), ai fini della determinaz del valore imponibile è indispensabile che la misura del valore venale comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previs dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992, che, per le aree fabbri devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indi edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agii oneri per gli ev lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi m rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratterist pertanto, poiché taN criteri normativamente determinati devono considerars tassativi, il giudice di merito, investito della questione del valore attr un’area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, ten conto GLYPH GLYPHai GLYPH metri GLYPH dell’anno GLYPH ne, di imposizio GLYPH para predetti GLYPH ( Cass. n. 13567 del 30/05/2017 ). Ne consegue che ha errato la CTR nel fare riferimento, per la determinazione della base lmponibile Ici, al valore ind nella perizia effettuata ai fini della trasformazione della società.
5. Il secondo, terzo, quarto, uinto e sesto motivo, da esaminarsi q congiuntamente in quanto connessi, sono parimenti fondati. Invero questa Corte ha affermato il principio secondo cui è legittimo l’avviso di accertam
emanato sulla base di un regolamento comunale che, in forza degli artt. 52 e 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, e 48 del d.lgs. n. 267 del 2000, abbia indi periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimen al valore venale in comune commercio, trattandosi di atto che ha il fine delimitare il potere di accertamento del Comune qualora l’imposta sia versat sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato e, pur non avend natura imperativa, integra una fonte di presunzioni idonea a costituire, an con portata retroattiva, un indice di valutazione per l’Amministrazione e giudice, con funzione analoga agli studi di settore ( Ca n. 11643 del 03/05/2019; Cass. n. 15312 del 12/06/2018 ). La CTR non si è attenuta a tale principio in quanto, posta la valenza presuntiva del va determinato sulla base del regolamento comunale, avrebbe dovuto valutare se sussistessero elementi per affermare che la presunzione dovesse ritenersi superata. Assorbita rimane la questione relativa al rilievo secondo cui la C non ha tenuto conto che nell’anno 2009 la società contribuente ha presentato la dichiarazione Ici ove il valore dell’area edificabile di che trattasi indicato nella misura corrispondente a quella determinata dal comune.
6. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata c rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizi legittimità.
P .Q. M .
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2019.