La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3113/2024, ha stabilito un principio fondamentale per il processo tributario: il termine per la costituzione in giudizio dell'appellante decorre dalla data di effettiva ricezione della notifica dell'atto, e non dalla data di spedizione. Nel caso specifico, un appello era stato erroneamente dichiarato inammissibile per tardività. La Suprema Corte ha accolto il ricorso del contribuente, annullando la sentenza precedente e ribadendo che l'interpretazione delle norme processuali deve garantire il pieno diritto di difesa, in linea con i principi costituzionali e convenzionali. Il termine di trenta giorni, pertanto, va calcolato dal momento in cui l'appellante ha conoscenza legale dell'atto.
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