Una società ha impugnato una cartella di pagamento sostenendo che la notifica fosse inesistente per vizi formali, come la mancanza della data sulla relata. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3261/2024, ha respinto il ricorso. Ha stabilito che l'impugnazione della cartella da parte del contribuente sana qualsiasi vizio della notifica, poiché dimostra che l'atto ha raggiunto il suo scopo, ovvero portare a conoscenza del destinatario la pretesa fiscale. La notifica, ha chiarito la Corte, è una condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto impositivo.
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