Una società contribuente ha contestato la richiesta del pagamento dell'aggio di riscossione in misura piena a seguito di un versamento tardivo, sostenendone la natura di sanzione impropria e incostituzionale. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3960/2024, ha respinto il ricorso, confermando la sua giurisprudenza consolidata. I giudici hanno chiarito che l'aggio ha natura retributiva, ovvero rappresenta il compenso per il servizio di riscossione, e non sanzionatoria. La sua misura è inderogabile e predeterminata dalla legge, non lasciando spazio a discrezionalità da parte dell'agente della riscossione o a principi come il legittimo affidamento. La Corte ha inoltre escluso profili di incostituzionalità, rimettendo ogni eventuale modifica del sistema alla discrezionalità del legislatore.
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