La Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di accertamento studi di settore, stabilendo che, sebbene lo scostamento dai dati standard costituisca una presunzione, questa non è sufficiente. Se il contribuente fornisce prove e giustificazioni concrete (come crisi di mercato, concorrenza, ecc.) per spiegare la discrepanza, l'onere della prova si sposta sull'Agenzia delle Entrate, che deve specificamente smentire tali giustificazioni. In caso contrario, l'accertamento è illegittimo. La Corte ha quindi rigettato il ricorso dell'Agenzia, confermando la decisione a favore dell'azienda.
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