In una controversia fiscale su un'imposta di registro, l'Agenzia delle Entrate ha rettificato il valore di un ramo d'azienda basando la valutazione dell'avviamento quasi interamente sul costo di sostituzione del personale trasferito. Le società contribuenti hanno impugnato l'atto, sostenendo che tale metodo fosse errato. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4318/2024, ha respinto il ricorso, affermando la legittimità del criterio utilizzato. La Corte ha chiarito che, in settori dove il 'capitale umano' è l'elemento determinante e qualificante dell'attività (come i servizi di back-office), la valutazione dell'avviamento può fondarsi prevalentemente su tale fattore, rendendo la scelta del metodo una questione di merito insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
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