Una società operante nel settore del commercio all'ingrosso ha contestato gli avvisi di accertamento per la tassa rifiuti (TARES e TARI) emessi da un Comune, sostenendo il proprio diritto all'esenzione per le aree in cui vengono prodotti e gestiti autonomamente rifiuti speciali, in particolare imballaggi terziari. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso della società, ha stabilito che la commissione tributaria regionale aveva errato nel non distinguere adeguatamente la natura dei rifiuti. La Suprema Corte ha chiarito che per le superfici dove si producono in via prevalente e continuativa rifiuti speciali, come gli imballaggi terziari non assimilabili agli urbani, l'azienda ha diritto all'esclusione dalla componente variabile della tassa, a condizione di provare l'avvio a recupero o smaltimento autonomo. La sentenza è stata cassata con rinvio per una nuova valutazione basata sui corretti principi in materia di tassazione rifiuti speciali.
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