Una società in liquidazione ha impugnato un avviso di accertamento bancario per IRES, IRAP e IVA. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7563/2024, ha parzialmente accolto il ricorso, cassando la sentenza di merito. I giudici hanno ritenuto la motivazione della decisione precedente meramente apparente, in quanto si limitava a richiamare una consulenza tecnica senza un'analisi critica. Inoltre, è stata censurata la mancata considerazione dei costi deducibili, almeno in via forfettaria, a fronte dei maggiori ricavi presunti, e l'omessa pronuncia sulla questione delle sanzioni. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.
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