Un notaio ha impugnato un avviso di liquidazione fiscale relativo a un atto di divisione immobiliare. Nell'atto, una madre rinunciava a un conguaglio di oltre 100.000 euro a favore dei figli, qualificando l'atto come donazione. L'Agenzia delle Entrate ha riqualificato l'operazione, applicando l'imposta di registro come se si trattasse di una vendita per la parte eccedente la quota di diritto, ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. 131/1986. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4858/2024, ha dato ragione all'ente impositore. Ha stabilito che la norma fiscale crea una presunzione assoluta: ogni divisione con conguaglio superiore al 5% è considerata vendita per l'eccedenza, indipendentemente dalla volontà delle parti di effettuare una donazione. La finalità è garantire un trattamento tributario certo e neutrale.
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