Un avvocato impugna una cartella di pagamento basata su un avviso di liquidazione già annullato. Durante il processo, l'Agenzia delle Entrate procede allo sgravio del debito. I giudici di primo e secondo grado dichiarano la cessazione della materia del contendere, compensando le spese legali e rigettando la richiesta di risarcimento danni del contribuente. La Corte di Cassazione, adita dal professionista, rigetta il ricorso, confermando l'ampio potere discrezionale del giudice di merito nel decidere sulla compensazione delle spese legali e ribadendo che la decisione di rigetto di una domanda, anche se implicita, è sufficiente. La Corte, inoltre, ha confermato che l'Amministrazione finanziaria, se vittoriosa, ha diritto al rimborso delle spese anche se difesa da propri funzionari.
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