Una società, ritenuta 'società di comodo' dal Fisco per il 2008, ha impugnato l'avviso di accertamento sostenendo di essere stata impossibilitata a operare a causa della sospensione dei lavori per la costruzione di una centrale idroelettrica. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 5101/2024, ha stabilito due principi fondamentali: primo, il contribuente può sempre difendersi in giudizio anche senza aver presentato l'interpello disapplicativo. Secondo, le difficoltà burocratiche non costituiscono automaticamente una causa di forza maggiore. La Corte ha cassato la sentenza precedente, rinviando il caso al giudice di merito per accertare se le difficoltà incontrate dall'azienda costituissero una reale impossibilità oggettiva o una mera difficoltà imprenditoriale.
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