La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5322/2024, ha stabilito che un mediatore immobiliare deve dichiarare i ricavi derivanti dalle provvigioni nell'anno di stipula del contratto preliminare, in applicazione del principio di competenza provvigioni. Anche se l'incasso avviene in un anno successivo o il contratto definitivo non viene stipulato, il diritto al compenso sorge con la conclusione dell'affare, che coincide con la firma del preliminare. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato a un mediatore il mancato inserimento in dichiarazione di provvigioni maturate nel 2008 ma incassate successivamente. La Corte ha respinto il ricorso del contribuente, confermando che, ai fini fiscali, il momento rilevante è quello in cui la prestazione del mediatore si considera ultimata e il credito certo, ovvero alla firma del preliminare.
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