Un contribuente, fiscalmente residente in Italia ma lavoratore in Kazakhstan per oltre 183 giorni, si è visto recapitare un avviso di accertamento per non aver dichiarato in Italia i redditi percepiti all'estero. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5524/2024, ha stabilito che, nonostante il lungo soggiorno estero, la residenza fiscale italiana permaneva a causa del mantenimento del centro degli interessi familiari e patrimoniali in Italia. La Corte ha chiarito che la Convenzione Italia-Kazakhstan prevede una tassazione concorrente, permettendo a entrambi gli Stati di imporre tasse sul medesimo reddito, con l'obbligo per l'Italia di riconoscere un credito per le imposte già pagate all'estero.
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