La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7613/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di imposta di registro per la cessione totalitaria quote. I giudici hanno chiarito che tale operazione deve essere assoggettata a imposta in misura fissa e non può essere riqualificata dall'Agenzia delle Entrate come una cessione d'azienda, tassabile in misura proporzionale. La decisione si basa sulla nuova formulazione dell'art. 20 del Testo Unico sull'Imposta di Registro, che impone di interpretare l'atto solo in base al suo contenuto testuale, senza considerare elementi esterni. Nemmeno la presenza di clausole di adeguamento del prezzo (price adjustment) può alterare la natura giuridica del contratto.
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