Un contribuente, pur lavorando in Kazakhstan per più di 183 giorni e pagando lì le imposte, è stato ritenuto fiscalmente residente in Italia e soggetto a tassazione anche nel nostro Paese. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5595/2024, ha chiarito che ai fini della tassazione dei redditi estero, la permanenza fisica non è l'unico criterio. Se il centro degli interessi vitali (famiglia, patrimonio) rimane in Italia, si configura la residenza fiscale italiana e una tassazione concorrente, mitigata dal meccanismo del credito d'imposta per le tasse già versate all'estero.
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