La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5558/2024, ha stabilito che un cittadino italiano che lavora all'estero (in questo caso, in Kazakhstan) per più di 183 giorni, ma mantiene in Italia il centro dei propri interessi familiari ed economici, conserva la residenza fiscale in Italia. Di conseguenza, il reddito prodotto all'estero deve essere dichiarato anche in Italia. La Corte ha chiarito che la convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Kazakhstan prevede una tassazione concorrente, e non esclusiva. Per evitare la doppia imposizione, al contribuente spetta un credito per le imposte già pagate all'estero.
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