La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5703/2024, ha stabilito che, ai fini dell'imposta di registro, la tassazione deve basarsi esclusivamente sul contenuto dell'atto presentato per la registrazione. In applicazione del novellato art. 20 dPR 131/1986, non è possibile per l'Agenzia delle Entrate riqualificare una complessa operazione societaria (conferimento di ramo d'azienda seguito da cessione di quote) in una cessione d'azienda, basandosi su elementi extratestuali o sul collegamento negoziale. La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, confermando che l'imposta di registro ha natura di 'imposta d'atto' e che eventuali contestazioni di abuso del diritto devono seguire le garanzie procedurali dell'art. 10-bis dello Statuto del Contribuente.
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