Una società a responsabilità limitata ha impugnato un avviso di accertamento fondato su indagini bancarie effettuate sui conti correnti personali dei soci. Poiché i soci non disponevano di redditi personali in grado di giustificare le ingenti somme movimentate, l’Agenzia delle Entrate ha presunto che si trattasse di ricavi non dichiarati della società. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso della società, confermando la validità degli accertamenti bancari società. È stato ribadito il principio secondo cui, per le società a ristretta base sociale, le movimentazioni sui conti dei soci sono legittimamente attribuibili all’ente, invertendo l’onere della prova a carico del contribuente.
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