Una società impugnava un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione Finanziaria revocava l’agevolazione Tremonti-ter. La società, dopo aver acquistato beni produttivi beneficiando della detassazione, li aveva assegnati a proprie stabili organizzazioni situate fuori dallo Spazio Economico Europeo. La Corte di Cassazione ha confermato la revoca del beneficio, stabilendo che il trasferimento del bene al di fuori dello SEE, anche se verso una propria filiale e non verso terzi, frustra la finalità della norma, che è quella di incentivare l’economia nazionale. Di conseguenza, tale trasferimento equivale a una cessione che causa la perdita dell’agevolazione. La Corte ha inoltre accolto il ricorso dell’Agenzia, ripristinando le sanzioni che erano state annullate in secondo grado per presunta incertezza normativa.
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