Una società di commercio auto ha impugnato avvisi di accertamento che negavano la deducibilità di vari costi. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19827/2025, ha respinto il ricorso sulla deducibilità costi carburante, confermando che, per la normativa all’epoca vigente, solo le apposite schede carburante erano prova idonea, non le semplici fatture. Tuttavia, ha accolto il motivo relativo al metodo di accertamento fiscale, cassando la sentenza e rinviando il caso per una nuova valutazione.
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