Una società ha impugnato un avviso di accertamento relativo all’imposta comunale sulla pubblicità per l’installazione di pannelli con il proprio marchio sulla facciata di un edificio. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo principi chiave sull’imposta pubblicità. Ha chiarito che per i tributi locali non è sempre necessario un contraddittorio preventivo dopo un sopralluogo esterno. Inoltre, ha confermato che se il pannello di fondo, per dimensioni e caratteristiche, contribuisce al messaggio, l’imposta si calcola sull’intera superficie. Infine, la maggiorazione per l’illuminazione si applica anche se la luce proviene da fonti esterne, come faretti, purché renda visibile l’insegna di notte.
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