La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di contestata duplicazione d'imposta, spetta all'Amministrazione Finanziaria dimostrare che una seconda cartella esattoriale non costituisce una ripetizione di una pretesa già avanzata. Nel caso di specie, a seguito di un avviso di accertamento, era stata emessa una prima cartella per un importo parziale e, successivamente, una seconda cartella. La contribuente ha lamentato una duplicazione del debito. La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando le sentenze di merito, poiché l'ente non ha fornito prove concrete che la seconda cartella si riferisse al saldo residuo del debito e non a una duplicazione del primo.
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