Una società di gestione del servizio idrico si è opposta alla ri-classificazione di un suo impianto da parte dell’Agenzia Fiscale, da categoria E/9 a D/1. La Corte di Cassazione, ribaltando la decisione dei giudici di merito, ha stabilito che la corretta classificazione catastale per tali impianti è nel gruppo D. La Corte ha chiarito che, ai fini catastali, è determinante la natura economica e imprenditoriale dell’attività (copertura dei costi tramite tariffe), definita come ‘lucro oggettivo’, e non la finalità di pubblico servizio o l’assenza di un profitto soggettivo per la società.
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