Una società di costruzioni ha impugnato un avviso di accertamento per maggiori imposte dirette e IVA relative all’anno 2006. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità dell’accertamento, chiarendo che in un accertamento per relationem non è necessario allegare atti già noti al contribuente, come un verbale di constatazione da lui firmato. La Corte ha inoltre validato l’uso di presunzioni gravi, precise e concordanti, come i valori OMI e i mutui di importo superiore al prezzo dichiarato, per ricostruire i ricavi non dichiarati. La sentenza è stata cassata con rinvio solo per la parte relativa alle sanzioni, in quanto il giudice di secondo grado aveva omesso di pronunciarsi su quel specifico motivo.
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