La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21277/2025, ha stabilito che un impianto di depurazione delle acque, anche se gestito da una società pubblica per finalità di interesse generale, deve avere una classificazione catastale nel gruppo D (immobili a destinazione speciale) e non nel gruppo E (immobili di interesse pubblico). La decisione si fonda sulla natura intrinsecamente economica e industriale del servizio idrico integrato, che opera secondo criteri di efficienza e copertura dei costi tramite tariffe. Pertanto, ai fini della classificazione catastale, prevalgono le caratteristiche oggettive dell’immobile e la sua destinazione funzionale a un processo produttivo, rendendo irrilevante la forma giuridica del gestore o l’assenza di uno scopo di lucro soggettivo.
Continua »