Una società cooperativa edilizia in liquidazione ha richiesto l'esenzione ICI per gli alloggi assegnati ai soci, sostenendo che fossero le loro abitazioni principali. Il Comune ha negato il beneficio, poiché i soci avevano trasferito la residenza anagrafica solo successivamente all'anno d'imposta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della cooperativa, stabilendo che, sebbene la nozione di abitazione principale si basi sulla dimora abituale effettiva e non solo sulla residenza anagrafica, spetta al contribuente (in questo caso la cooperativa) fornire la prova di tale utilizzo. In assenza di prove, l'esenzione ICI cooperative non può essere concessa.
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