Un'impresa ha contestato un avviso di accertamento per omesse ritenute, basato su un verbale ispettivo che utilizzava dati estratti da un sistema di controllo accessi informatico di terzi. La società sosteneva l'invalidità di tale prova. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo un importante principio: il verbale ispettivo redatto da pubblici ufficiali fa fede fino a querela di falso riguardo all'attività di estrazione dei dati da un sistema informatico. I dati stessi, invece, non costituiscono prova privilegiata ma sono liberamente valutabili dal giudice, che può accertarne l'attendibilità anche tramite altri elementi di riscontro.
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