Un contribuente, durante un ricorso in Cassazione contro alcune cartelle di pagamento, ha aderito alla definizione agevolata dei debiti (cd. rottamazione quater). Sorge la questione se questa adesione, con il pagamento parziale, comporti l’estinzione immediata del processo o solo la sua sospensione fino al saldo completo. Data l’incertezza e l’importanza della questione, già sollevata in un altro caso, la Corte di Cassazione ha sospeso il giudizio in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, che forniranno un’interpretazione univoca.
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