Un contribuente ha tentato l’impugnazione di un estratto di ruolo, sostenendo di aver appreso dei suoi debiti solo tramite tale documento. La Corte di Cassazione, applicando una recente modifica legislativa (art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973), ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che non è sufficiente contestare il mero estratto, ma è necessario dimostrare un interesse concreto e attuale ad agire, cosa che il contribuente non ha fatto. La decisione finale annulla la sentenza precedente e chiude il caso, compensando le spese legali data la recente evoluzione della giurisprudenza.
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