Un processo tributario era stato interrotto a causa del fallimento di una società contribuente. La Commissione Tributaria Regionale aveva dichiarato estinto il giudizio, ritenendo tardiva la riassunzione da parte dell'Agenzia delle Entrate, calcolando il termine dalla data in cui l'Agenzia aveva avuto conoscenza del fallimento. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, chiarendo che l'interruzione processo tributario, a differenza del rito ordinario, non è automatica. Il termine di sei mesi per la riassunzione decorre esclusivamente dalla data del provvedimento formale con cui il giudice dichiara l'interruzione, e non dalla conoscenza dell'evento.
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