L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione che riconosceva a una contribuente il diritto al rimborso del 90% delle imposte dirette versate per il triennio 1990-1992, in quanto residente in una zona colpita dal terremoto del 1990. L'amministrazione finanziaria contestava l'indeterminatezza della domanda originaria, l'incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea e i limiti di spesa introdotti da norme successive. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il diritto al rimborso imposte sisma 1990. I giudici hanno chiarito che il rimborso riguarda le imposte dirette di un soggetto non imprenditore, escludendo violazioni del diritto comunitario. Inoltre, i limiti di bilancio sopravvenuti non cancellano il diritto al rimborso, ma rilevano solo nella fase esecutiva del pagamento.
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