La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23310/2024, ha stabilito che per l'imposta unica scommesse sono responsabili in solido sia il centro di trasmissione dati (CTD) operante in Italia, sia il bookmaker estero privo di concessione per cui raccoglie le giocate. La Corte ha rigettato il ricorso degli operatori, confermando che l'attività del CTD non è una mera trasmissione di dati, ma una vera e propria gestione del gioco, che integra il presupposto soggettivo del tributo. La decisione, relativa all'anno d'imposta 2012, si allinea alla giurisprudenza costituzionale ed europea, escludendo violazioni dei principi di non discriminazione e libera prestazione dei servizi.
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