Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo a costi di sponsorizzazione ritenuti indeducibili per l'anno d'imposta 2007. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23393/2024, ha rigettato il ricorso, stabilendo un principio fondamentale sulla deducibilità costi sponsorizzazione: la presunzione legale di inerenza e congruità delle spese, prevista per le sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche, non esonera il contribuente dall'onere di provare l'effettività della prestazione. Se l'Amministrazione finanziaria fornisce elementi (anche presuntivi) che mettono in dubbio la reale esecuzione del servizio, spetta all'impresa dimostrare il contrario. La Corte ha anche confermato la legittimità del raddoppio dei termini di accertamento applicabile all'epoca dei fatti.
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