Un contribuente ha acquistato una casa applicando l'agevolazione prima casa immobile lusso. L'Agenzia delle Entrate ha successivamente revocato i benefici fiscali notificando un avviso di liquidazione per imposte di registro, ipotecaria e catastale. L'ufficio finanziario ha contestato il superamento dei limiti di metratura previsti dal Decreto Ministeriale del 1969. Il proprietario ha ricorso in giudizio sostenendo che i muri perimetrali e divisori dovessero essere esclusi dal calcolo della superficie utile complessiva. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del cittadino. I giudici hanno chiarito che i muri perimetrali e interni rientrano nel calcolo della metratura utile. La legge consente di detrarre unicamente balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posti auto. Di conseguenza, la revoca dell'agevolazione e il recupero delle imposte ordinarie sono legittimi.
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