Un contribuente ha trasmesso telematicamente la dichiarazione fiscale compilando solo il frontespizio. L'Agenzia delle Entrate, considerandola omessa, ha emesso un avviso di accertamento. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia, stabilendo che una dichiarazione fiscale accettata dal sistema telematico, anche se contenente solo i dati identificativi, non è omessa ma semplicemente incompleta. Di conseguenza, l'azione di accertamento dell'Amministrazione finanziaria era prescritta, essendo soggetta ai termini più brevi previsti per le dichiarazioni presentate.
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