Un imprenditore edile impugnava avvisi di accertamento basati su presunzioni reddituali da movimentazioni bancarie. La Corte di Cassazione, con una nuova ordinanza, ha chiarito i poteri del giudice di rinvio, stabilendo che, pur vincolato al principio di diritto enunciato, egli conserva piena autonomia nella valutazione dei fatti. Nel caso specifico, il giudice ha correttamente riesaminato le prove, escludendo operazioni di sconto non imponibili per un anno d'imposta e ridimensionando la pretesa per gli altri, rigettando così il ricorso del contribuente.
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