Una società di costruzioni è stata oggetto di un avviso di accertamento per maggiori ricavi non dichiarati, individuati tramite un accertamento analitico-induttivo basato su presunzioni, come la differenza tra i prezzi di vendita dichiarati e i valori di mercato (OMI e vendite comparabili). I giudici di merito avevano annullato l'atto, ritenendo necessario provare preliminarmente l'inattendibilità della contabilità. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, specificando che nell'accertamento analitico-induttivo l'inattendibilità delle scritture contabili non è un presupposto, ma la conseguenza della ricostruzione presuntiva. Pertanto, è legittimo per il Fisco utilizzare elementi gravi, precisi e concordanti per rettificare il reddito, invertendo così l'onere della prova a carico del contribuente.
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