La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14772/2024, ha chiarito i criteri per distinguere una transazione novativa da una conservativa, con importanti riflessi fiscali. Il caso riguardava un accordo transattivo tra due società per chiudere una disputa su un contratto d'appalto. L'Agenzia delle Entrate lo aveva qualificato come transazione novativa, applicando l'imposta di registro proporzionale. La Suprema Corte ha invece stabilito che la semplice risoluzione del contratto per il futuro (ex nunc) non basta a qualificare l'accordo come novativo. È necessario che l'accordo estingua il rapporto precedente anche per il passato (ex tunc), sostituendolo con uno nuovo. In caso contrario, la transazione è conservativa e, se le prestazioni originarie erano soggette a IVA, si applica il principio di alternatività IVA/registro.
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