Un contribuente, ritenuto amministratore di fatto e beneficiario effettivo degli utili di una società fittizia, ha impugnato gli avvisi di accertamento che gli attribuivano i redditi della stessa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la validità degli accertamenti basati sul principio di interposizione di persona. La Corte ha ribadito che l'Amministrazione finanziaria può provare, anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, che il contribuente è il possessore effettivo dei redditi, superando la titolarità formale della società. L'assoluzione in sede penale non è stata ritenuta vincolante per il giudizio tributario.
Continua »