La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25469/2024, si è pronunciata sul tema della riscossione frazionata dei tributi. Il caso riguarda un'associazione Onlus che, dopo la cancellazione dal registro e i conseguenti avvisi di accertamento, otteneva la reintegrazione con effetto retroattivo. La Corte ha stabilito che la riscossione provvisoria diventa illegittima se la sentenza di primo grado, su cui si basa, viene riformata o se l'atto impositivo presupposto viene annullato, come nel caso di specie, dove la reintegrazione nel registro Onlus ha fatto venir meno il fondamento stesso della pretesa fiscale.
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