Una società, inizialmente dichiarata fallita, ottiene la revoca di tale status. Successivamente, il curatore fallimentare impugna delle cartelle di pagamento. La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, poiché con la revoca fallimento, divenuta definitiva, il curatore perde la legittimazione processuale a rappresentare la società, ormai tornata 'in bonis'. La mancanza di tale presupposto processuale può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio.
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