La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4329/2025, ha stabilito un principio fondamentale in materia di opponibilità IMU. Un contribuente aveva costituito un diritto di abitazione a favore del coniuge tramite una scrittura privata registrata ma non trascritta, comunicandola al Comune. L’ente impositore riteneva comunque il proprietario come soggetto passivo del tributo, data la mancata trascrizione. La Suprema Corte ha invece chiarito che, ai fini fiscali, la registrazione dell’atto è sufficiente a conferirgli data certa e a renderlo opponibile al Comune. Quest’ultimo, infatti, non è un terzo che vanta diritti reali in conflitto, per cui la trascrizione non è un requisito necessario per spostare l’obbligo di pagamento dell’IMU dal proprietario al titolare del diritto di abitazione.
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