La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23711/2024, ha chiarito la natura fiscale della rinuncia a un finanziamento soci. Il caso riguardava una società a cui l'Agenzia delle Entrate aveva contestato la classificazione di tale rinuncia come sopravvenienza non tassabile, riqualificandola come ricavo imponibile. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ma per motivi diversi, stabilendo che la rinuncia al finanziamento soci non costituisce mai un ricavo ai sensi dell'art. 85 del TUIR, bensì un'operazione di natura patrimoniale, fiscalmente irrilevante secondo l'art. 88 del TUIR. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio per aver applicato erroneamente la normativa sui ricavi a un'operazione di rafforzamento patrimoniale.
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