La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6760/2024, ha ribadito un principio cruciale in materia fallimentare: l'aggio sulla riscossione, spettante all'agente incaricato, non gode del privilegio che assiste il credito tributario principale. Questo compenso, qualificato come corrispettivo per un servizio, deve essere ammesso al passivo come credito chirografario. La Corte ha inoltre confermato che, ai fini dell'insinuazione al passivo, è sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo, senza la necessità di provare la notifica delle singole cartelle esattoriali.
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