La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24113/2024, ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria in un caso di accertamenti bancari contro una società e i suoi soci. La Corte ha confermato che, sebbene esista una presunzione legale che collega i movimenti bancari a redditi imponibili, il contribuente può superarla fornendo una prova contraria analitica. In questo caso, la valutazione del giudice di merito, basata anche su una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU), che escludeva la pertinenza dei movimenti sui conti personali dei soci all'attività aziendale, è stata ritenuta corretta e non sindacabile in sede di legittimità. I ricorsi incidentali dei contribuenti sono stati invece dichiarati inammissibili per vizi procedurali.
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