Un contribuente è stato oggetto di accertamento fiscale basato su dati informatici rinvenuti sul computer di un legale svizzero. Il contribuente ha impugnato gli avvisi, sostenendo l'inutilizzabilità di tali prove in quanto provenienti da terzi e prive di sottoscrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che le prove atipiche, come i file informatici, possono legittimamente costituire la base per presunzioni semplici a carico del contribuente. La loro validità non dipende dalla forma, ma dalla valutazione complessiva del giudice, che deve verificarne i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
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