La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16370/2024, ha respinto il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria, stabilendo principi chiave sulla legitimatio ad processum. La Corte ha confermato che la prova dei poteri di rappresentanza processuale può essere fornita in ogni stato e grado del giudizio, anche per la prima volta in Cassazione, sanando retroattivamente eventuali vizi, purché non si sia formato un giudicato contrario. Inoltre, ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso non pertinenti all'oggetto della controversia (nel caso di specie, motivi sull'IVA in un contenzioso su imposte dirette).
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