La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società di gestione del servizio idrico, confermando la classificazione catastale di un partitore idrico nella categoria D/1 (opifici) anziché nella richiesta categoria E/9 (immobili a destinazione particolare). La decisione si fonda sul principio che la gestione del servizio idrico integrato, basata su tariffe che coprono i costi, costituisce un’attività economica. Tale natura economica, finalizzata al perseguimento di un lucro oggettivo, rende l’immobile dotato di autonomia funzionale e reddituale, escludendolo dalla categoria E, riservata a beni sostanzialmente non commerciabili.
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