La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21222/2024, ha stabilito che il professionista esterno, come un consulente fiscale, che concorre in una violazione tributaria commessa da una società con personalità giuridica, è personalmente sanzionabile. Il principio di responsabilità esclusiva della società, introdotto dall'art. 7 del D.L. n. 269/2003, si applica solo agli organi interni dell'ente e non esclude la responsabilità per il concorso del professionista esterno, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 472/1997. La Corte ha inoltre confermato la validità degli avvisi di accertamento firmati digitalmente anche nel periodo precedente le modifiche normative del 2017.
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