Una società sportiva ha richiesto un rimborso fiscale, ma il giudice tributario ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, indicando il giudice ordinario come competente. Nonostante ciò, ha anche deciso nel merito, respingendo la richiesta. La Corte di Cassazione ha stabilito che, una volta dichiarato il difetto di giurisdizione, il giudice perde il potere di decidere (potestas iudicandi) e qualsiasi argomentazione successiva sul merito è da considerarsi superflua (ad abundantiam), quindi non appellabile. Poiché la statuizione sulla giurisdizione non è stata impugnata, è diventata definitiva, portando al rigetto del ricorso.
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