La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16480/2024, ha stabilito che i viaggi studio organizzati da una società di formazione, qualora la didattica sia fornita da soggetti terzi all'estero, non beneficiano dell'esenzione IVA. L'attività è stata qualificata come organizzazione di un 'pacchetto turistico', assimilabile a quella di un'agenzia di viaggi, e pertanto soggetta al regime speciale IVA sul margine previsto dall'art. 74-ter del d.P.R. 633/1972, negando l'applicabilità dell'esenzione IVA viaggi studio per servizi educativi.
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