La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21090/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia fiscale: la certificazione di un contratto di appalto, secondo la cosiddetta "legge Biagi", non impedisce all'Amministrazione Finanziaria di riqualificare il rapporto come somministrazione di manodopera ai fini tributari. Il caso riguardava una società che aveva ricevuto un avviso di accertamento per IVA, IRAP e IRES, basato sulla riqualificazione di alcuni contratti di appalto. I giudici di merito avevano annullato l'accertamento, ritenendo che il Fisco dovesse prima impugnare la certificazione in sede di giustizia del lavoro. La Cassazione ha ribaltato questa decisione, affermando l'autonomia del potere-dovere del giudice tributario di qualificare la natura effettiva del rapporto economico, indipendentemente dalla certificazione civilistica. Il contratto certificato è un elemento di prova, ma non vincolante per il Fisco.
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