La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6683/2024, ha stabilito che la notifica di una cartella di pagamento a una società fallita è valida anche se la ricevuta di consegna è illeggibile. Secondo la Corte, se l'atto ha raggiunto il suo scopo, come dimostrato dall'impugnazione presentata dal contribuente, e se la data della notifica è stata accertata in primo grado e non contestata, eventuali vizi formali sono sanati. Questa decisione ribadisce l'importanza del principio del raggiungimento dello scopo e del principio di non contestazione, prevalendo sul mero formalismo. La sentenza della corte d'appello, che aveva dichiarato la nullità della notifica, è stata quindi annullata con rinvio.
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