Un contribuente ottiene l'annullamento di un preavviso di fermo per mancata notifica degli atti precedenti. Nonostante la vittoria totale, i giudici di primo e secondo grado dispongono la compensazione delle spese di lite. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31262/2024, ha cassato la decisione, stabilendo che la compensazione spese di lite, in caso di soccombenza totale di una parte, è illegittima se non motivata da 'gravi ed eccezionali ragioni' esplicite. La vittoria basata su vizi procedurali non giustifica, di per sé, la deroga al principio per cui chi perde paga le spese.
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