La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31932/2024, ha confermato la legittimità della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo a una società a ristretta base. La Corte ha rigettato il ricorso di un socio, stabilendo che la ristrettezza della compagine sociale è di per sé sufficiente a fondare tale presunzione, e che tali redditi, non essendo mai transitati nella contabilità ufficiale, non beneficiano del regime di parziale tassazione volto a evitare la doppia imposizione. Il caso di un altro socio è stato invece dichiarato estinto per adesione alla definizione agevolata.
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