La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31957/2024, ha stabilito che l'intimazione di pagamento è un atto autonomamente impugnabile per vizi propri e per la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella esattoriale. Il caso riguardava una contribuente che aveva contestato un'intimazione per IRPEF, lamentando sia la prescrizione del credito sia vizi procedurali dell'atto. Le corti di merito avevano rigettato il ricorso, ritenendo che tali contestazioni andassero sollevate contro la cartella originaria. La Cassazione ha cassato la decisione, affermando che il giudice di secondo grado ha errato per omessa pronuncia, non esaminando le specifiche doglianze relative all'intimazione, che costituisce un atto distinto e separatamente contestabile.
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