L'Agenzia delle Entrate aveva disposto la sospensione di un rimborso IVA a una società, motivandola con pendenze fiscali relative ad annualità precedenti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, non entrando nel merito della questione ma dichiarandolo inammissibile per violazione del principio di autosufficienza. L'Agenzia, infatti, non aveva riportato nel proprio atto il contenuto del provvedimento di sospensione, impedendo alla Corte di valutare la censura. Questa ordinanza ribadisce l'importanza cruciale dei requisiti formali, come l'autosufficienza, nei ricorsi tributari, la cui violazione preclude l'esame della legittimità della sospensione rimborso IVA.
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