Una società spagnola ha richiesto il rimborso di una ritenuta fiscale su interessi percepiti da una società italiana controllata. L'Amministrazione Finanziaria ha negato il rimborso, dubitando che la società estera fosse il reale beneficiario effettivo dei redditi. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 510/2024, ha accolto il ricorso dell'Amministrazione, stabilendo che la qualifica di beneficiario effettivo non può basarsi su una mera dichiarazione formale. È necessaria una verifica sostanziale, che spetta al contribuente provare, per dimostrare di avere il pieno controllo e la disponibilità economica degli interessi ricevuti, senza essere un semplice intermediario (conduit company).
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