La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 558/2024, ha stabilito che un professionista, socio di una società di consulenza, non è soggetto a IRAP se svolge la sua attività esclusivamente per la società stessa, avvalendosi della sua struttura. In questo caso, manca il requisito della autonoma organizzazione, in quanto l'apparato organizzativo è imputabile alla società, ente giuridico distinto, e non al singolo professionista, la cui attività è considerata servente a quella societaria.
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