La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 595/2024, ha stabilito che un contribuente, dopo aver aderito alla definizione agevolata di un avviso di accertamento, non può impugnare il successivo atto di autotutela parziale emesso dall'Agenzia delle Entrate. L'adesione alla definizione, infatti, comporta la rinuncia a qualsiasi futura contestazione sul debito fiscale originario. Inoltre, l'atto di autotutela che accoglie solo parzialmente le istanze del contribuente non costituisce un nuovo atto impositivo, ma una mera riduzione della pretesa iniziale, e come tale non è autonomamente impugnabile.
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