Con l'ordinanza n. 607/2024, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale in materia di condono fiscale. Il caso riguardava una società che, dopo aver aderito alla definizione agevolata per omessi versamenti (ex art. 9 bis, L. 289/2002), aveva pagato solo la prima rata. La Corte ha chiarito che, per questo tipo di condono, il beneficio si perfeziona solo con il pagamento integrale di quanto dovuto. Il versamento parziale rende inefficace l'intera procedura, con la conseguenza che l'Agenzia delle Entrate può legittimamente procedere alla riscossione dell'intero debito originario, comprensivo di sanzioni e interessi.
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